Anticipo della Cassa Integrazione – UHY Flash News

Apr 16, 2020 | Information Portal, Members news, News

ANTICIPO DELLA CASSA INTEGRAZIONE

Si ricorda che il 29 marzo 2020 è stato sottoscritto un protocollo tra le più importanti Associazioni d’impresa, le Organizzazioni Sindacali e l’ABI che prevede l’opportunità per i dipendenti beneficiari di trattamenti d’integrazione salariale (CIGO, CIGD, assegno ordinario a carico del FIS e dei fondi bilaterali), recentemente previsti dal DL 18/2020 per l’emergenza COVID19, di accedere ad un’anticipazione bancaria.

Non conoscendo i tempi tecnici entro cui l’INPS erogherà il trattamento, si ritiene opportuno segnalare ai datori di lavoro che i propri dipendenti possano rivolgersi alla propria banca, o più in generale ad una banca, al fine di poter disporre della liquidità anticipatamente.

Si coglie l’occasione anche per far presente che il trattamento d’integrazione salariale dovrà essere sommato al reddito da lavoro dipendente e pertanto il/la lavoratore/trice dovranno presentare nel 2021 la dichiarazione dei redditi (730, modello Redditi) al fine di effettuare il conguaglio delle imposte.

L’accordo sottoscritto ha quale obiettivo di permettere ai dipendenti, che non potranno attendere i tempi dell’INPS, di ottenere in anticipo dalla banca l’importo forfettario “complessivo” pari a 1.400 euro, parametrati alle 9 settimane di sospensione a zero ore (periodo massimo dei trattamenti attualmente previsto dal DL 18/2020).

Di seguito i dettagli dell’accordo tra le parti:

  • La Convenzione è aperta alle banche che intendono sostenere l’iniziativa;
  • L’oggetto è l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale a favore dei/lle lavoratori/trici in presenza di domanda presentata dal datore di lavoro di pagamento diretto da parte dell’INPS;
  • L’anticipazione avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro da riproporzionare in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale;
  • L’apertura di credito terminerà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ed in ogni caso non potrà avere una durata superiore ai sette mesi;
  • Le Parti si sono impegnate ad estendere l’anticipazione anche ai trattamenti non a zero ore;
  • Al fine di ottenere l’anticipazione i/le lavoratori/trici devono presentare domanda alla banca, preferibilmente la propria sempre che abbia aderito alla convenzione, con l’allegata documentazione prevista dalla convenzione oltre a quella eventualmente richiesta dalla banca;
  • Le banche adottano condizioni di massimo favore al fine di evitare costi;
  • Alle banche resta la facoltà di attivare l’apertura di credito previa istruttoria del merito creditizio da effettuarsi tempestivamente e in piena autonomia e discrezionalità;
  • L’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento d’integrazione salariale o in caso di esito negativo della domanda;
  • In caso di mancato accoglimento della domanda oppure allo scadere dei sette mesi nel caso in cui non sia pervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la banca richiederà l’importo di quanto anticipato che sarà dovuto nei successivi 30 giorni;
  • Nel caso in cui il/la lavoratore/trice non adempia al rimborso, di quanto ricevuto quale anticipazione, la banca, in virtù della convenzione, comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente. Il datore di lavoro dovrà versare sul conto corrente del/la avoratore/lavoratrice gli emolumenti spettanti ai medesimi, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, sino a concorrenza del debito. Il/La lavoratore/trice darà preventiva autorizzazione al datore di lavoro sottoscrivendo la modulistica predisposta dalle Parti ed allegata alla convenzione sottoscritta;
  • Sussiste la responsabilità del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca, ai sensi della presente convenzione, oppure a fronte del mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale; la banca richiederà l’importo a saldo ed il datore di lavoro, obbligato in solido, dovrà provvedere entro 30 giorni;
  • Il protocollo prevede anche che le banche potranno favorire l’acquisizione di liquidità anche da parte di quei datori di lavoro che provvederanno a pagare la cassa integrazione ordinaria COVID-19 direttamente ai propri dipendenti.

Si allegano la convenzione e relativa modulistica.

DOWNLOAD CONVENZIONE E MODULISTICA

Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui dagli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

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